Le accuse rivolte da Berlusconi alla magistratura sono abbastanza gravi. Con questi toni irrispettosi è impossibile un dialogo con una persona del genere, come è altrettanto impraticabile un dialogo con una realtà dell'opposizione, quella di Di Pietro, volta al giustizialismo e al populismo.
La reazione dell'Associazione Nazionale Magistrati é stata comunque aspra. Infatti, il presidente dell'Anm, Luca Palamaro,
ha imputato a Berlusconi di voler delegittimare le toghe per mezzo di "
Parole quali conflitti, opposizione, tregua" che "
non appartengono al lessico dell'Anm, che viceversa ritiene indefettibile la coesistenza tra i poteri dello Stato, nel reciproco rispetto che significa reciproca legittimazione".

La
Sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha
presentato ieri una bozza di parere nel quale
si definisce la norma blocca processi per reati punibili con meno di dieci anni di reclusione come incostituzionale in quanto viola l'art. 11 della Costituzione:
"La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione".
I diritti violati sarebbero quindi
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"mancato rispetto del principio della ragionevole durata dei processi" da cui "iscenderanno crescenti richieste risarcitorie".
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"oltre a ledere in modo assai grave gli interessi e le aspettative delle parti offese, può violare anche diritti dell'imputato".
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la norma approvata martedì in Senato nell'ambito del decreto sulla sicurezza bloccherà la metà dei processi in corso, una sospensione che "riguarderà un numero ingente di dibattimenti" e "secondo alcune stime più della metà di quelli in corso".
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"una sorta di amnistia occulta" impiegata "al di fuori della procedura prevista dall'articolo 79 della Costituzione". In questo caso i presidenti dei tribunali potranno sospendere i procedimenti vicini alla prescrizione o che trattano reati tutelati dall'indulto.
Al riguardo delle limitazioni alle intercettazioni telefoniche, secondo i magistrati "le intercettazioni sono uno strumento investigativo indispensabile e irrinunciabile per il contrasto alle forme più insidiose della criminalità". Rinunciarci “
per gli omicidi, i sequestri di persona, il riciclaggio, la corruzione, la criminalità economica, l’usura, la pedofilia, significherebbe ridurre fortemente l’azione di contrasto del crimine”.

Anche
l'Associazione Italiana dei Costituzionalisti ha riconosciuto l'incostituzionalità dell'emendamento "blocca processi".
Sul sito web della medesima associazione, l'Avv Alessandro Pace scrive le ragioni dell'illegittimità:
A prescindere dagli effettivi (ma non espliciti) motivi che possono aver indotto i senatori Berselli e Vizzini a presentare l’emendamento «sospendi-processi» nel corso della conversione in legge del decreto legge n. 92 del 2008 e a prescindere altresì dal chiaro collegamento di tale emendamento con le vicende personali del Premier (trasparentemente ammesso nella lettera indirizzata da Berlusconi al Presidente del Senato: «excusatio non petita, accusatio manifesta»!), tale emendamento è incostituzionale sotto vari profili.
Innanzi tutto sotto il profilo procedimentale. L’emendamento in questione non ha infatti nulla a che vedere con gli scopi che hanno indotto il Governo ad adottare il decreto legge in questione i quali esplicitamente vengono in esso identificati con l’apprestamento di «un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati all’immigrazione illegale e alla criminalità organizzata, nonché norme dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in relazione all’incremento degli incidenti stradali e delle relative vittime». Conseguentemente, proprio in ragione di tale estraneità, tale emendamento si pone in contrasto con l’art. 77, comma 2 Cost., avendo la Corte costituzionale di recente statuito: a) che la mancanza del requisito della straordinarietà ed urgenza vizia il decreto legge e la relativa legge di conversione (sentenza n. 171 del 2006); b) che è viziato l’emendamento inconferente con le finalità del decreto legge, conseguentemente privo di tale requisito (sentenza n. 128 del 2008).
In secondo luogo, e sotto più aspetti, l’emendamento è manifestamente irrazionale e quindi incostituzionale ai sensi dell’art. 3 Cost. La sua irrazionalità consiste infatti:
1) nella scarsissima credibilità della giustificazione addotta dal Premier, nella citata lettera, secondo cui «questa sospensione di un anno consentirà (…) al Governo e al Parlamento di porre in essere le riforme strutturali necessarie per imprimere una effettiva accellerazione dei processi penali» (laddove è assai più credibile che la sospensione serva al Premier per far approvare nel frattempo una qualche legge che lo ponga definitivamente al riparo dalle conseguenze del caso Mills, nel quale è imputato del reato di corruzione in atti giudiziari);
2) nella irrazionalità dell’esclusione dal provvedimento di sospensione dei soli reati più gravi, che si pone in palese contrasto con quanto affermato sia da destra che da sinistra durante la recente campagna elettorale, e cioè che dovesse essere prontamente soddisfatta la generale richiesta di sicurezza a fronte della diffusa microcriminalità (mentre qui vengono addirittura esclusi furti, rapine e stupri, e cioè proprio quei reati che il decreto legge n. 92 intenderebbe radicalmente contrastare);
3) nella mancata ricomprensione, tra i reati più gravi (per i quali la sospensione non opera) del reato di corruzione del pubblico ufficiale (tra cui i giudici) e di corruzione in atti giudiziari, che sono forse i reati più gravi in uno «stato di diritto», nel quale la correttezza della conduzione dei processi mira ad assicurare l’eguaglianza di tutti di fronte alla legge.
In terzo luogo, l’emendamento in questione si pone in palmare contrasto con l’art. 112 Cost., il quale, sancendo l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, costituisce il «punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale, talché il suo venir meno ne altererebbe l’assetto complessivo» (così la Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 1991).
Dal che consegue che, fino a quando esisterà quel precetto costituzionale, il Parlamento, e tanto meno il Governo, potrà vincolare i magistrati a seguire scale di priorità nel perseguimento di dati fatti criminosi (con una sostanziale immunità per i reati pretermessi). Il Parlamento può bensì depenalizzare certi fatti, ma finchè essi sono qualificati reati, tutti devono essere immediatamente perseguiti.
L’amara realtà che ciò non sempre accada dipende non dall’inesattezza di quel principio costituzionale, ma dalla scarsità delle risorse destinate alla Giustizia, dai vuoti di organico e dalla scarsa severità con la quale il CSM in passato ha punito i giudici fannulloni. Ancor più a monte essa dipende dalle altrettanto scarse risorse destinate alla Pubblica Istruzione e quindi alla formazione delle future generazioni alle quali - cosa gravissima - non sono inculcati sin dai primi anni di scuola i valori della nostra Costituzione. Per rendercisi conto di queste indiscutibili verità non occorre che la giustizia resti ferma per un anno e che centomila processi rischino di essere sospesi.
A noi non ci resta che sperare che in futuro si trovino da una parte dei mezzi per garantire giustizia affinché la legge non sia usata da alcuni imputati per tutelare degli interessi personali - non ci riferiamo in particolare a Berlusconi, ma a dei malcostumi, spesso usati nelle aule dei tribunali che portano, ad esempio, un avvocato della difesa a contestare delle registrazioni complete di un evento quando, in mancanza di esse, l'imputato può essere assolto perché, altro esempio, aveva dei testimoni i quali hanno fatto falsa testimonianza per "coprire" le azioni illegali del medesimo imputato - dall'altra, invece, l'impossibilità di intercettare ambientalmente o telefonicamente una persona se a carico di essa non sussistano delle prove gravi - come, ad esempio, il tentativo di occultare la realtà dei fatti attraverso la corruzione di alcune persone in modo tale che queste ultime commettano falsa testimonianza di fronte a un giudice - oppure la necessità da parte dell'attore processuale o del querelante di utilizzare il sistema delle intercettazioni per provare quanto denunciato - infatti, chi compie un reato grave difficilmente andrà a non chiedere aiuto a degli amici affinché essi facciano falsa testimonianza in caso di denuncia.